L’Agenzia delle entrate ha pubblicato lo scorso 1° agosto, la circolare 18/E/2018 con la quale ha ufficializzato le risultanze dei lavori del tavolo tecnico Coni – Agenzia delle entrate.
Viene confermato che le società sportive dilettantistiche “ancorché non perseguano scopo di lucro mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale” e, pertanto, a loro sarà applicabile la disciplina degli enti commerciali, fatto salvo per quanto disposto dall’art. 90, comma 1, L. 289/02 sull’applicabilità della L. 398/1991 e delle “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”, ivi comprese, a conferma di quanto indicato nella circolare 21/E/2003 quelle contenute dall’art. 148, comma 3, Tuir, ossia la defiscalizzazione ai fini dei redditi dei corrispettivi specifici versati dai tesserati.
Nel merito la circolare fornisce importanti chiarimenti sulle modalità applicative della L. 398/1991, confermando che per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali si dovrà fare riferimento al momento in cui si è percepito il corrispettivo, salvo che, anteriormente alla percezione, sia stata emessa fattura: in tal caso andranno computati anche gli importi fatturati ancorché non riscossi.
Viene confermato che anche le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, per avvalersi delle agevolazioni di cui all’art.148, comma 3, Tuir, come già affermato nella ricordata circolare 21/E/2003 devono inserire in statuto le clausole di cui al comma 8 del citato articolo.
Importante chiarimento viene fornito sui rapporti tra attività sportive e riforma del terzo settore: “le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del terzo settore fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del terzo settore in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”.
Dopo aver confermato che per l’opzione per l’applicazione della L. 398/1991 potrà essere ritenuto sufficiente il comportamento concludente, anche in assenza di comunicazione preventiva alla SIAE (salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 11 D.Lgs 471/1997) l’Amministrazione finanziaria entra nel merito di quali sono i proventi per i quali potrà trovare applicazione il regime forfetario di cui alla L. 398/1991.
In tale ambito, riprendendo e ufficializzando una posizione che era stata in origine assunta dalla Direzione Regionale del Piemonte, viene precisato che l’applicazione del regime agevolativo di cui alla L. 398/1991 è limitata alle attività connesse alle attività istituzionali. Pertanto, ad esempio, l’Agenzia precisa che non potranno godere di tale regime agevolativo i proventi riscossi per attività non più riconosciute come sportive dal Coni o quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi.
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