Comunicato Giudice Sportivo Regionale Comitato Toscana, numero 3/2017 del 30 aprile 2017: un atto pubblico a tutti gli effetti. Il giudice sportivo è elemento qualificato nel leggere verbali delle giurie e di conseguenza produrre provvedimenti e sanzioni. Nella fattispecie del comunicato in questione, che si può facilmente reperire sul sito del comitato regionale toscano della Fci si leggono tre comunicazioni e un provvedimento, nel lungo elenco di comunicazioni di gare per le quali sono stati adottati provvedimenti.
Ben tre gare, due di esordienti e una di allievi, svoltesi il 2 di aprile scorso, sono partite senza la presenza di un medico. Ora i regolamenti federali parlano chiaro. L’articolo 57 del Regolamento Tecnico Attività Agonistica è di chiara interpretazione e lettura. Ovvero in mancanza di medico o ambulanza attrezzata la gara, qualunque essa sia e di qualunque categoria, non può prendere il via. Anzi, comporta la non effettuazione della manifestazione stessa. Le norme sono chiare e chi le disattende commette delle gravi infrazioni.
Nel caso delle tre gare partite senza medico c’è stata la violazione del regolamento tecnico. Il comunicato stilato dal giudice sportivo regionale toscano non ha fatto altro che ricevere gli atti dalla giuria e infliggere una sanzione pecuniaria alle società organizzatrici, mentre ai due direttori di corsa che hanno fatto partire le tre gare senza la presenza di un medico, sono state comminate solo delle ammonizioni. Ammonizioni che hanno fatto gridare vendetta a più componenti del mondo del ciclismo. In quanto, come recita il provvedimento disciplinare, c’è stato un semplice invito ai due direttori di corsa di effettuare un più attento controllo dei servizi tecnici essenziali per lo svolgimento della manifestazione.
Ma ci domandiamo, e soprattutto si domandano coloro che hanno segnalato il fatto, ma se “servizio tecnico essenziale” sono la presenza dei medici e delle ambulanze alle gare, come è stato possibile che sia stato dato il via ugualmente alle tre gare? Ci sono solamente tre aspetti del regolamento in cui una manifestazione ciclistica non può partire:
1) l’assenza del direttore di corsa, (in questo caso ve ne erano addirittura due) e dunque la gara è potuta partire;
2) l’assoluta presenza contestuale di Medico e Ambulanza che devono essere in loco contestualmente (quindi senza medico o senza ambulanza o peggio senza tutte e due in ogni caso non è possibile partire);
3) Articolo 106 bis del Regolamento Tecnico che recita: in mancanza della scorta tecnica ovvero Polizia Stradale o Motociclisti di Scorte Tecniche, tesserati, non può essere data l’autorizzazione della gara a partire.
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La mancanza di medico e /o ambulanze in quanto servizi essenziali allo svolgimento della manifestazione, in questo caso ben tre, ha comunque permesso ai due direttori di corsa di dare il via alle tre manifestazioni. A questo punto ci si domanda : di chi era la competenza di segnalare il tutto, ovvero l’assenza di servizi medici? Chi ha dato comunque il via alla corsa senza i servizi tecnici essenziali? Forse la giuria?
Ma ci risulta che la giuria in questi casi debba solo prendere atti della assenza dei servizi tecnici essenziali e a fine gara emettere in caso un verbale con le segnalazioni dei disservizi da trasmettere poi al giudice sportivo regionale. Giudice sportivo che in questo caso ha espresso solo una ammonizione. Aprendo così una crepa nei regolamenti e creando un precedente come se tutto fosse permesso in barba ai regolamenti e in particolare alla sicurezza in corsa. Viene sottolineato come invece tale documentazione avrebbe dovuto essere trasmessa alla Procura Federale. E per conoscenza alla commissione nazionale direttori di corsa e sicurezza.
Essendo trascorsi sei mesi non ci è dato al momento di sapere se tali atti siano stati effettivamente trasmessi agli organi superiori competenti. Ma soprattutto, in un periodo delicato del ciclismo (sono in corso convegni sulla sicurezza stradale e celebrazioni di ventennali collaborazioni con la Polizia Stradale ) in cui si discute tanto di sicurezza in gara, sui tanti, troppi incidenti che accadono durante le corse ai danni di corridori o personale interno alla carovana, l’assenza di un medico e dell’ambulanza non è concessa. Rispetto alla prospettiva di dare maggiori incarichi e maggiori professionalità a scorte tecniche e direttori di corsa, pur essendo a conoscenza delle disposizioni e dei regolamenti, spesso e volentieri tali regolamenti vengono disattesi dagli attori stessi. In caso di incidente grave o mortale in corsa come più volte accaduto ai danni di corridori, il responsabile in primis è l’organizzatore e di conseguenza il direttore di corsa.
Fosse successo nelle tre gare, ribadiamo, tre e non una, un incidente grave, e non fosse stata rilevata la presenza contestuale di medico e ambulanza, l’organizzatore e il direttore di corsa assieme al vice sarebbero finiti di corsa davanti a un tribunale di giustizia ordinaria. Con tanto di processo penale e risarcimenti in sede civile. Anzi, gli aspetti sanzionatori, dati anche alle società organizzatrici con ammenda in solido per un ammontare di 450 euro, non sarebbero stati in questo caso, spiegano i vertici della commissione nazionale direttori di corsa, di competenza del giudice regionale che avrebbe dovuto inviare gli atti alla Procura Federale per quanto concerne i due direttori di corsa. Il giudice regionale unico sportivo ha infatti competenza nel verificare l’applicazione delle norme tecniche. Insomma un bel pastrocchio…
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