Che la situazione in vista delle votazioni regionali in Piemonte non sia delle più serene abbiamo già avuto modo di raccontarlo in questi giorni. In riferimento all’aggiornamento sulla vicenda di Giovanni Iannelli (clicca qui per rileggere l’articolo), l’Avv. Massimo Rosso, che pochi giorni fa aveva annunciato la propria candidatura alla presidenza regionale, ha richiesto la rettifica che vi proponiamo di seguito, per spiegare la bontà delle ragioni che lo avevano spinto ad astenersi dal decidere il giudizio instaurato innanzi al Tribunale Federale. Per dovere di cronaca ci permettiamo di aggiungere solo un altro elemento: chissà se la stessa sensibilità che ha portato l’Avv. Rosso ad astenersi dal giudizio sul caso Iannelli, lo spingerà anche a rivalutare la propria candidatura alla presidenza regionale considerata l’incompatibilità e le anomalie rilevate sul suo tesseramento alla FCI per la stagione 2020 (clicca qui per rileggere l’articolo).
In merito all’articolo di giornale, di cui all’oggetto emarginato, in modo particolare ove viene riferito “Proprio uno dei giudici del Tribunale Federale che, astendendosi dal giudizio, avrebbe ‘graziato” gli organizzatori del Circuito Motinese, infatti, il prossimo 13 dicembre potrebbe essere scelto dagli stessi tesserati a proprio rappresentante regionale scatenando un conflitto di interessi che oltre ad essere una questione di forma, in questa vicenda, assume anche un rilievo concreto ed attuale”, voglio specificare quanto segue.
L’art. 7 del Regolamento di Giustizia Federale prevede che i componenti degli organi di giustizia sono tenuti ad astenersi oltre che nei casi previsti dal predetto articolo anche quando esistono obiettive ragioni. Considerato che la vicenda giudiziaria citata nel Vostro articolo vede coinvolto in modo diretto e personale un componente dell’Organo di Giustizia Federale a cui io appartengo, l’avv. Carlo lannelli, ed in modo indiretto ma oggettivo anche lo scrivente avvocato.
Avendo ritenuto in piena scienza e coscienza la sussistenza di obbiettive ragioni di necessità a non prendere parte del Collegio Giudicante del caso citato nonché ad astenersi dal rendere giudizi di sorta, inviavo alla Commissione Federale di Garanzia della Federazione Ciclistica Italiana, unitamente a tutti gli altri componenti del Tribunale Federale della Federazione Ciclistica Italiana 1^ Sezione, dichiarazione di astensione. In data 14.09.2020 la Commissione Federale di Garanzia, presieduta dal dott. Mario Villani, riteneva la sussistenza della ragioni di astensione e nominava nuovo collegio giudicante che emetteva legittimo provvedimento di condanna. Pertanto il sottoscritto si è astenuto perché specificamente previsto dall’art. 7 del Regolamento di Giustizia in pieno rispetto delle norme federali e ordinarie.
Grato, colgo l’occasione per porgere i migliori saluti.
Avv. Massimo Rosso