Nella riunione di ieri del Consiglio Nazionale del Coni si attendeva, tra le altre, la delibera che avrebbe dovuto dare il via libera al riconoscimento ai fini sportivi delle nuove società dilettantistiche lucrative, introdotte dal nostro ordinamento dalla L. 205/2017.
PASSO INDIETRO – Con l’art. 4, comma 1, del c.d “decreto dignità” (al momento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) il Governo ha però abrogato l’art. 1, commi da 353 a 361, L. 205/2017, ossia tutta la disciplina della società sportiva dilettantistica lucrativa e dell’inquadramento come collaborazione continuata e continuativa delle prestazioni sportive dilettantistiche.
Rimane salvo, per le società sportive dilettantistiche, solo il nuovo limite di compensi annui per dette attività (diecimila euro) al di sotto del quale non trova applicazione alcuna forma di ritenuta fiscale.
Pertanto, salvo improbabili modifiche in sede di conversione, siamo tornati al punto di partenza. La società lucrativa di fatto non è mai nata, in quanto il Coni non aveva ancora approvato le modalità di riconoscimento ai fini sportivi. (chi l’avesse nel frattempo costituita la potrà far operare come società commerciale a tutti gli effetti, senza applicazione di alcuna forma di “aiuto fiscale”)
COMPENSI LIBERI – Sulla disciplina dei compensi sportivi, invece, continua a sussistere l’incertezza, incertezza dovuta al suo mancato inquadramento, anche dei collaboratori, al quale aveva cercato di porre rimedio la riforma, ora cancellata, qualificando sotto il profilo lavoristico le prestazioni sportive quali collaborazioni coordinate e continuative. (c’era chi sosteneva che gli obblighi derivanti da tale inquadramento quali comunicazione al centro per l’impiego, cedolino paga, e iscrizione nel libro unico del lavoro avrebbero messo al riparo la sportiva da eventuali sanzioni per “lavoro nero”)
Il quadro complessivo, quindi, vede ancora da una parte l’associazione sportiva dilettantistica, dall’altra la società sportiva di capitali non lucrativa, con l’unico punto fermo, per quanto riguarda i compensi, del tetto dei 10.000,00 euro esente ritenuta fiscale.
Importante ricordare che l’art. 4, comma 2, del “decreto dignità” trasferisce i fondi che erano stati stanziati per le agevolazioni per le lucrative alla creazione di un tesoretto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da destinare “a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche”.
Servizio a cura di Marco Furlanetto
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